Il 6 novembre 2023 è stata resa nota la sentenza del TAR Lazio sul caso del grano Senatore Cappelli. Il TAR ha confermato le sanzioni di Antitrust Italia nei confronti di Società Italiana Sementi SpA per avere realizzato pratiche commerciali scorrette a danno degli agricoltori italiani (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima. Sentenza 6.11.23, n. 16396/2023 Registro Provvedimenti Collegiali)
Nel 1915 venne rilasciato il Senatore Cappelli, un grano tardivo, autunnale, ad alta resa, rustico e con una semola adatta alla pastificazione industriale (all’epoca dicevano “Non scuoce mai”), ottenuto dalle sperimentazioni sulla varietà tunisina Jenah Rhetifah, resistente a parassiti e siccità.
La sua coltivazione estesa fece aumentare le rese dalle 0,9 tonnellate per ettaro del 1920 alle 1,2 tonnellate per ettaro della fine degli anni Trenta; fino agli anni Sessanta ha rappresentato la base del miglioramento genetico del frumento duro, al punto che è presente nel patrimonio genetico di quasi tutte le cultivar di grano duro
coltivate ai nostri giorni in Italia e a livello internazionale.
È stato iscritto nel Registro nazionale delle varietà vegetali – Specie agrarie del ministero dell’Agricoltura e
foreste per la prima volta nel 1938 e di nuovo nel 1969, iscrizione poi rinnovata nel 1990, nel 2001 e infine nel 2018. È quindi una semente NON libera, una semente soggetta a brevetto. Per quale motivo allora è definito antico? (la risposta nel mio libro “Cereali antichi e Moderni”, ed Mind)
Dal 2016 viene replicato in regime di monopolio dalla SIS, Società italiana Sementi e su di esso si sono concentrate ingenti operazioni marketing e commerciali. ATTENZIONE, lo ribadisco, il SC NON è una semente libera.
Con il provvedimento impugnato l’Autorità ha accertato che SIS ha posto in essere tre distinte pratiche commerciali scorrette (…): 1.subordinato la fornitura delle citate sementi, nei confronti dei coltivatori interessati a coltivare grano Cappelli, 2. all’accettazione da parte loro di un rapporto di filiera chiusa mediante un contratto per adesione (‘Contratto SIS’) che prevedeva il conferimento/cessione a SIS stessa del successivo raccolto dagli stessi realizzato, a condizioni da essa unilateralmente prestabilite e in assenza di negoziazione con le controparti contrattuali (…); 3. inoltre la ricorrente avrebbe ritardato, ed anche negato, in maniera ingiustificata, la fornitura di sementi della varietà Cappelli a svariati coltivatori, discriminando questi ultimi sulla base di criteri meramente soggettivi quali, in particolare, l’appartenenza dei richiedenti le sementi a determinate organizzazioni di rappresentanza’. Discriminazioni a danno degli agricoltori non iscritti a Coldiretti, come dimostrato nell’istruttoria dell’Antitrust. E in aggiunta ‘SIS avrebbe imposto prezzi delle sementi significativamente maggiori senza che ciò fosse giustificato da effettivi costi per attività di lavorazione o ricerca e sviluppo effettuate dall’impresa sementiera’.
Per approfondire: https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/grano-senatore-cappelli-e-pratiche-commerciali-scorrette-la-conferma-di-tar-lazio/